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Risparmio energetico. Nel rogito obbligo di certificato

Suscita già parecchie discussioni la nuova norma che impone di inserire nei contratti di compravendita di edifici una apposita clausola con la quale l’acquirente dà «atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici». La disposizione è contenuta nel decreto legislativo, di imminente entrata in vigore, attuativo della direttiva 2009/28/CE, in tema di promozione dell’uso di energia derivante da fonti rinnovabili, firmato ieri dal presidente della Repubblica.

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Guida al risparmio energetico. In Rete tutti gli aggiornamenti

Nella pubblicazione dell’Agenzia le novità, in particolare, sulle procedure per la fruizione delle agevolazioni

Al passo con i tempi “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, la pubblicazione realizzata dall’Agenzia delle Entrate sulla detrazione introdotta nel 2007 con l’obiettivo di incentivare il risparmio e migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti.
E’ infatti on line l’ulteriore aggiornamento della guida, che descrive i vari tipi di intervento per i quali si ha diritto al beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo. Aggiornamento dovuto alle più recenti modifiche normative, che hanno riguardato soprattutto le procedure da seguire per usufruire correttamente delle agevolazioni.
In particolare:
  • per i lavori che proseguono oltre un periodo d’imposta, è stato introdotto l’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Per i lavori che proseguono per più anni, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione
  • per gli interventi eseguiti dal 2009 è obbligatorio ripartire la detrazione in 5 rate annuali di pari importo (per il 2008 andava da un minimo di tre a un massimo di 10 anni, mentre solo per il 2007 c’era l’obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali)
  • è stata sostituita la tabella dei valori limite della trasmittanza termica (decreto del ministro dello Sviluppo economico del 6 gennaio 2010).
Dal 1° luglio 2010, infine, al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, banche e Poste italiane hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.

 

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Detrazione fiscale del 55%: più vicina la proroga per il 2011

“È possibile prorogare la detrazione fiscale del 55% per gli interventi di risparmio energetico oltre il 2010”. Lo ha dichiarato sabato scorso il sottosegretario all’Economia e Finanze, Luigi Casero, nel corso dell’Assemblea generale dell’Uncsaal.

Il sottosegretario ha riconosciuto la bontà della misura di incentivazione – in scadenza il 31 dicembre 2010 -, che è servita al settore dell’edilizia, allo sviluppo complessivo del Paese e al recupero di gettito, più di altri benefici fiscali. Lo strumento – ha affermato Casero – si è dimostrato utile e può essere messo in campo nell’ambito di un progetto complessivo di salvaguardia dei conti pubblici.

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LA RITENUTA DEL 10% RIVOLUZIONA LE FATTURE

Fisco e immobili. Dopo i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate sulla ritenuta sui bonifici per le detrazioni del 36% e 55%.

Novità interpretative sul fronte delle agevolazioni fiscali in edilizia. Per fruire delle detrazioni sulle ristrutturazioni edili o sul risparmio energetico, per le quali è obbligatorio effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale, i committenti non devono più pagare le fatture dei professionisti o delle imprese al netto dell’eventuale ritenuta d’acconto del 20 o del 4%, in quanto la normativa speciale relativa alla nuova ritenuta del 10%, operata dalla banca, prevale su quella generale. A seguito di questa interpretazione, fornita dall’agenzia delle Entrate con la circolare 28 luglio 2010, n. 40/E, quindi, devono essere analizzati attentamente i casi in cui è applicabile la nuova trattenuta introdotta dall’articolo 25, decreto legge 78/2010 (convertito con la legge 122 del 30 luglio 2010) e quelli dove, in situazioni normali, si dovrebbe operare un altro tipo di ritenuta.

Fonte: il sole 24 ore

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Ristrutturazioni e risparmio energetico: le nuove istruzioni delle Entrate per la ritenuta del 10%


Chiarimenti in arrivo per banche e Poste italiane Spa sulle regole per effettuare la ritenuta del 10% sui bonifici relativi al pagamento di lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico. A fornirli è la circolare n. 40/E del 28 luglio nella quale i tecnici dell’Agenzia delle Entrate spiegano che il calcolo va effettuato sul totale del bonifico da cui deve essere scorporata l’Iva.

La “storia” della ritenuta

Il Dl 78/2010 ha introdotto, a partire dal 1° luglio di quest’anno, una ritenuta del 10% sui bonifici disposti da contribuenti, che ordinano lavori di ristrutturazione o interventi di riqualificazione energetica per poi usufruire dei relativi bonus, in favore delle imprese esecutrici.

Le banche o le Poste italiane, nel momento dell’accreditamento dei pagamenti, effettuano la ritenuta d’acconto, con obbligo di rivalsa, dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario e provvedono al relativo versamento tramite F24, indicando il codice tributo “1039”. Contestualmente rilasciano al destinatario del bonifico la certificazione delle ritenute eseguite e delle somme erogate; nel modello 770 riportano i dati riguardanti i pagamenti effettuati.

Come si calcola la ritenuta

Per effettuare la giusta ritenuta va individuata quale è la base imponibile su cui operare.

In primo luogo va evidenziato che i pagamenti eseguiti mediante bonifico da parte di chi ha disposto i lavori sono, ovviamente, comprensivi dell’Iva e che l’aliquota applicata varia a seconda del tipo di spesa che si va a pagare. Ad esempio l’aliquota è del 10% per i lavori di ristrutturazione su immobili abitativi, così come su “beni significativi” forniti dall’impresa, quali infissi, sanitari, ascensore, eccetera, mentre l’aliquota Iva passa al 20% nel caso di interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi.

È, però, evidente che la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’Iva, proprio in virtù del principio di neutralità dell’imposta.

Dal momento che chi effettua la ritenuta del 10% non può sapere né quale è l’ammontare dell’Iva compresa nell’importo del bonifico, né quale è l’aliquota applicata di volta in volta, per esigenze di semplificazione e di economicità e per evitare possibili errori la circolare 40/E stabilisce che dall’importo del bonifico va scorporata l’Iva del 20% e su questa base va operata la prevista ritenuta del 10%.

No alla “doppia” ritenuta

Tra i diversi ordinanti dei bonifici sono ricompresi anche soggetti che già applicano la ritenuta di acconto sulle somme erogate. È questo il caso, ad esempio, dei condomini che, in qualità di sostituti d’imposta, operano la ritenuta del 4% sui compensi per le prestazioni relative all’appalto di opere o servizi.

Per evitare che l’impresa che effettua i lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica subisca due volte il prelievo alla fonte sul medesimo importo, la circolare odierna chiarisce che va effettuata la sola ritenuta del 10% sul bonifico prevista dal Dl 78/2010.

Niente sanzioni per la prima applicazione

Poichè la ritenuta va applicata sui bonifici eseguiti a partire dal 1° luglio, in considerazione della complessità degli adempimenti e delle obiettive condizioni di incertezza sulla determinazione della base imponibile, il documento di prassi odierno precisa che in sede di prima applicazione della norma introdotta dal Dl 78/2010 non verranno irrogate sanzioni laddove si riscontrano violazioni della norma, così come previsto dallo Statuto del contribuente.

Fonte: nuovofiscooggi.it

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